Di Girolamo firma due ordinanze che sostituiscono quelle sulla limitazione nell’uso degli impianti termici e sul divieto di combustione dei residui vegetali emanate alla vigilia del Natale scorso ed entrate in vigore l’11 gennaio.
I provvedimenti, adottati al fine di prevenire e ridurre le emissioni in atmosfera del PM10, sono stati rivisti in alcune parti, al fine di renderli più efficaci ed applicabili ad alcune situazioni particolari.
L’ordinanza che vieta fino al 31 marzo la combustione di residui vegetali, agricoli o forestali a quote inferiori i 300 m, non si applica per eventuali interventi di carattere fito-sanitario per il controllo di organismi nocivi e alle manifestazioni a carattere tradizionale o religioso. In caso di inosservanza saranno applicate sanzioni da € 80 a € 480.
L’ordinanza che limita il funzionamento degli impianti termici è stata rivista articolando le misure a seconda dei casi. In particolare la limitazione del funzionamento a 11 ore giornaliere degli impianti di riscaldamento non si applica agli impianti a combustione che alimentano sistemi a pannelli radianti incassati nell’opera muraria ed a quelli centralizzati, alimentati a gas, che sono già dotati: di sistemi di contabilizzazione del calore, di sistemi di termoregolazione della temperatura ambiente installati in ogni unità immobiliare e di un programmatore che permetta di impostare la temperatura su due livelli nell’arco delle 24 ore.
Potranno funzionare per massimo 12 ore giornaliere gli impianti per la produzione di sola acqua calda sanitaria che utilizzano combustibili liquidi (gasolio o BTZ) e solidi. Resta comunque la limitazione della temperatura dell’aria a massimo 18 °C negli ambienti riscaldati da impianti alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi. Sono esclusi dall’applicazione del provvedimento gli impianti di ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, quelli delle scuole materne e degli asili nido e degli edifici quali piscine, saune e assimilabili. Tutte le attività pubbliche o private ma comunque aperte al pubblico, dotate da impianti di riscaldamento alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi, dovranno mantenere le porte di accesso chiuse per evitare l’inutile dispersione del calore. Anche nel caso di inosservanza di questo provvedimento saranno applicate sanzioni da € 80 a € 480.
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