Il Tar accoglie – in parte – il ricorso di Legambiente e dispone, come chiesto dall’associazione ambientalista, l’annullamento dell’articolo del disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati nella parte in cui prevede, al comma 8, che “al fine di contribuire attraverso la caccia di selezione alla mitigazione degli impatti del Cinghiale sulle attività antropiche e nella prospettiva di ridurre lo sforzo di caccia, è consentito il foraggiamento del Cinghiale per fini attrattivi su punti di sparo”. (continua sul Corriere dell’Umbria)
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