Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
On line la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.
In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:
- per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
- per la zona gialla a Calabria, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano.
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
La circolare del ministero dell’Interno – ‘Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico’- parla chiaro: come previsto dall’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo. “L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 – si legge – la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute”.
Obbligo vaccinale scuola da oggi mercoledì 15 dicembre, rischio sospensione e multa. Il personale scolastico dovrà dunque essere in possesso del Super green pass, rilasciato solo a chi è vaccinato o è guarito dal covid. La circolare del Viminale che introduce l’obbligo per gli agenti e le forze dell’ordine, pena la sospensione dal servizio senza remunerazione ma anche il ritiro temporaneo di tesserino, placca, arma e manette.
L’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. “Il giorno 15 dicembre – si legge infatti nella circolare in possesso dell’Adnkronos – il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Se tale documentazione non arriverà, l’amministrazione competente dovrà invitare “senza indugio, l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito” la documentazione richiesta. Per chi non si vaccina, non solo è prevista la sospensione del servizio senza alcun compenso, ma anche il ritiro temporaneo della “tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione e le manette”.
Multe salatissime, inoltre, per chi viene scovato a lavoro seppur non vaccinato. “La svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale – si legge infatti nella circolare – è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Ma verrà multato anche chi non controlla, con sanzioni da 400 a mille euro.
Foto: TerniLife ©