La lunga battaglia civile del professor Franco Coppoli sulla laicità degli ambienti formativi, patrocinata dall’UAAR, dai COBAS Scuola e dagli avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci è arrivata ad una importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno annullato la sanzione disciplinare e la sentenza della Corte di Appello di Perugia 165/14 con rinvio ad altra corte, per illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente scolastico. La Corte ha stabilito l’ l’importante principio che l’ostensione obbligatoria o autoritativa nella scuola pubblica del crocefisso è incompatibile con l’ indispensabile distinzione degli ordini dello Stato dalle confessioni religiose.
Il docente era stato sospeso nel 2009, per un mese dallo stipendio e dall’insegnamento, per aver rimosso, in autotutela, il crocefisso dall’aula dove insegnava durante la sua ora di lezione, per garantire la dovuta laicità e inclusività degli ambienti educativi.
Dopo un lungo iter questa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è importante perché definisce che l’affissione del crocefisso da parte di dirigenti scolastici e della Pubblica Amministrazione è incompatibile con il principio di laicità dello Stato.
Nella sentenza è affermato che l’autorità pubblica non può promuovere con effetti vincolanti — e dunque con implicazione sanzionatoria per chi entri in contrasto con quella prescrizione — un simbolo religioso, neanche con la semplice e passiva esposizione silenziosa su una parete.
Nella sentenza si ricorda che l’affissione del crocefisso nelle scuole è stata imposta dal fascismo, che subito dopo la marcia su Roma iniziò quel processo di affiancamento della chiesa cattolica che portò ai patti lateranensi nel febbraio 1929.
Oggi non esiste più alcuna religione di Stato e la laicità dello Stato è un principio costituzionale fondamentale come ribadito dalla Cassazione con questa sentenza.
Un secondo principio importante è che la scuola non è “un servizio a domanda”: la circolare del dirigente scolastico era illegittima anche perché basata solo sulla richiesta della maggioranza degli studenti, senza tener conto delle diverse esigenze rappresentate dalla minoranza degli studenti e dallo stesso prof. Coppoli.
L’Istituzione scolastica autonoma, tramite gli organi collegiali e, nello specifico, il consiglio di classe (non il dirigente scolastico autoritativamente) deve trovare un “ragionevole aggiustamento” fra le diverse istanze. In particolare, la Corte propone a titolo esemplificativo tre possibilità: a) l’affissione sulla parete accanto al crocefisso di un simbolo rappresentativo della cultura laica; b) una diversa collocazione spaziale del crocefisso non alle spalle del docente; c) l’uso non permanente della parete con il momentaneo e rispettoso spostamento del crocefisso durante l’ora di lezione del docente, che è esattamente il comportamento tenuto dal prof Coppoli , che a fine lezione rimetteva il crocifisso sulla parete.
Affermando che il crocefisso è un simbolo passivo la sentenza ha, invece, respinto la questione della discriminazione.
Va sottolineato che la soluzione prospettata dalla Corte apre alla possibilità che nella pratica si arrivi ad una forte differenziazione di pratiche tra le scuole con l’affissione di diverse rappresentazioni religiose con una pericolosa moltiplicazione dei simboli religiosi nelle aule; è preferibile una soluzione alla francese con il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle aule. Va evitato, in ogni caso, l’uso discriminatorio dei simboli religiosi o culturali, contrario alla ratio della sentenza che ribadisce continuamente che in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo, al criterio di maggioranza e che la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da imporre: l’ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendentale!
I COBAS della scuola, docenti e ATA, continueranno a lavorare per costruire una comunità educativa inclusiva, libera e critica ed evitare un uso strumentale, escludente e discriminatorio dei simboli religiosi.
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