Con la firma odierna dell’ordinanza numero 34 si abrogano alcuni passaggi della precedente ordinanza (n.29 del 21 aprile 2021) in merito alle modalità di svolgimento dei corsi di formazioni e delle attività commerciali e artigianali riconducendo le prescrizioni alle linee guida nazionali contenute nell’ordinanza dal Ministro della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 giugno.
Per ciò che concerne sagre e fiere locali, comprese le mostre mercato, ne è consentito l’esercizio per una durata massima di 6 giorni consecutivi e nel rigoroso rispetto delle specifiche linee guida ministeriali sopra citate. Il termine della presentazione delle domande è derogato per le sagre la cui effettuazione inizia in data anteriore al 60 giorno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
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