Due importanti novità introdotte dal “Decreto Semplificazioni” per quanto riguarda le “locazioni brevi” e i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.
La prima novità
“La prima novità – spiega Luca Tonzani, della Borsa Immobiliare dell’Umbria, organo della Camera di Commercio – riguarda le ‘locazioni brevi’, cioè quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In particolare – continua Tonzani – la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa alle annualità 2020 e 2021, originariamente fissata al 30 giugno, è posticipata al 30 settembre. C’è tempo quindi qualche altro giorno per adempiere a questo obbligo”.
Chi deve adempiere: l’adempimento è in capo al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Come si adempie: La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica accedendo al sito Agenzia delle Entrate con SPID o credenziali ENTRATEL/FISCONLINE anche avvalendosi di un intermediario”.
La seconda novità
L’altra novità introdotta riguarda, spiega Luca Tonzani, “i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, transitori e per studenti universitari. In particolare, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce. Quindi, fino a quando non interverranno queste modifiche è idonea l’attestazione già rilasciata che, ricordiamo, dà diritto a vantaggiose agevolazioni fiscali sia per i locatori che per i conduttori”,
Il boom delle locazioni abitative a canone concordato
Le locazioni a canone concordato ad uso abitativo hanno avuto un vero e proprio boom in Italia e in Umbria. Un boom che ha sue precise ragioni. Basti pensare che questa tipologia di contratti prevede il pagamento di una cedolare secca annua del 10% (in altre parole il proprietario paga il tributo del 10% sul canone), e uno sconto del 25% sull’Imu, oltre ad altre agevolazioni diverse da comune a comune, a fronte di canoni ‘calmierati’ per gli inquilini secondo gli accordi effettuati in ciascun municipio delle Associazioni più rappresentative degli inquilini e dei proprietari. In Italia nel 2014 (anno in cui i contratti a canone concordato mostrarono effettivamente un decollo) questa tipologia di locazioni ad uso abitativo erano 311mila 714, mentre nel 2020 sono salite a 923mila 486, con un incremento del 196,2% (+611mila 772). Ancora più marcata la crescita in Umbria, dove le locazioni abitative a canone concordato nel 2014 erano 7mila 173, salite a 25mila 165 nel 2020, con un boom del +250,8% (+17mila 992).
In Umbria, ormai, il 75-80% delle locazioni abitative avviene attraverso la stipula del contratto a canone concordato, con beneficio sia per i proprietari (importante riduzione della tassazione), sia degli inquilini, che godono di un canone ridotto rispetto a quello a libero mercato.
È importante inoltre evidenziare che, mentre i contratti di locazione a liberi hanno una durata di 4 anni + 4, la formula del canone concordato è 3 anni +2.
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