Fino al 30 settembre, nei fine settimana e nelle vie del centro storico, è stata prorogata la cosiddetta ordinanza antivetro, ovvero il divieto di asporto bevande in vetro “ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all’interno del centro urbano”.
L’ordinanza, come di consueto, è stata firmata dal sindaco Latini “rilevato che, nei luoghi pubblici di forte aggregazione, siti all’interno del centro urbano, vengono soventemente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che fruiscono a diverso titolo di tali spazi e per i residenti delle zone oggetto di tali fenomeni; considerato inoltre che si rende necessario contemperare tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, oltreché quelli relativi al decoro, quelli connessi all’ordine e alla sicurezza urbana, nonché alla pubblica incolumità, oltre all’esigenza di limitare fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti delle aree coinvolte”.
L’ordinanza, si legge nel testo, è anche conseguenza delle “riunioni di coordinamento svoltesi anche presso la locale Questura”.
Dalle ore 15.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, del venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi fino al 30/09/2022, nelle aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, incluse nei divieti, e segnatamente Piazza Tacito, Via Mazzini, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell’Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia (compresa), Via della Vittoria, Via C. Battisti, Piazza Tacito, come evidenziato nella planimetria allegata è vietata:
a) la detenzione di contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
b) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi; c) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate. I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.
Nelle aree comprese nell’ordinanza la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge: • tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora consentito; • sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati; • per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.
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