Ecco la nuova ordinanza della Regione Umbria con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.
A decorrere dal 15 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le
attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a
distanza.
Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie e nei corsi IeFP.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
Per il medesimo periodo di cui al comma 1, nel territorio dei Distretti Sanitari di cui
all’allegato n. 1 individuati dal Commissario Emergenza Covid-19, in cui i contagi
settimanali sono superiori a 250 per centomila abitanti, ovvero in cui il numero dei
contagi si approssimi a detta soglia o risulti fortemente crescente evidenziando rischi per
la sanità pubblica, sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia – fino
a 36 mesi di età – pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n.30.
Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma 1 i servizi educativi delle
scuole dell’infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 65 del 13
aprile 2017.
Resta salva la possibilità, per le scuole dell’infanzia statali e paritarie di cui
all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, di svolgere attività in presenza,
qualora sia necessario in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale, fatte salve le
specifiche disposizioni di cui all’art. 25 del DPCM 2 marzo 2021, tutti i corsi di
formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL
Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi
comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non
possono essere svolte in presenza.
Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche
delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini
dell’effettuazione delle prove INVALSI.
A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è
consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
• per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate
dall’amministrazione regionale;
• per l’esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999,
n. 23, con le modalità previste dal vigente calendario venatorio, nel distretto di
iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
• per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività
di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle
carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di
residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto
della normativa di settore;
• per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle
immissioni approvato dall’amministrazione regionale.
2. L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le
attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e
disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente
in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto,
non è consentito l’esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e
autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione
Umbria.
3. E’ consentita esclusivamente in forma individuale l’attività di addestramento cani nelle
aree ZAC autorizzate presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Qualora
nel proprio comune non sia presente un’area ZAC autorizzata è consentito lo
spostamento nel comune ove risulti ubicata l’area ZAC più vicina rispetto al comune di
residenza, domicilio o abitazione.
4. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività di cui al comma 1 dovranno avvenire
nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di
protezione individuale di cui al DPCM 2 marzo 2021.
1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale sono
sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da
associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del
tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo,
delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti
amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni,
aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio
sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi.
3. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è
consentita la realizzazione di attività corsistiche realizzate esclusivamente in forma
individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali,
figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere muniti di
mascherine FFP2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri, fatto salvo il rigoroso
rispetto delle altre norme di prevenzione.
Art. 4
1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale si
applicano le disposizioni dell’art. 41 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. Sono pertanto
sospese:
• le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad
eccezione di quelle rivolte all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le
attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle
strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al
Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti;
• l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, anche se svolte all’aperto,
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, nonché quanto previsto dall’art 7 della
presente ordinanza, è consentito svolgere, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, attività sportiva o attività motoria
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la
presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti.
E’ sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale lo
svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma
individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di
squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13
ottobre 2020 partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti
di preminente interesse nazionale di cui all’art. 18 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, limitatamente a quegli atleti non professionisti le cui
attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti
e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva.
4. Sono sospese per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale
tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o
locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto
individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti
esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
5. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo
svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al
chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni
dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e
competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva.
Art. 5
1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale gli
esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g)
ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di
rispettare le seguenti disposizioni:
• misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali
di media e grande superfici;
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non
inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con
gli operatori;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed
in funzione dell’orario di apertura;
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle
mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili
accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria
tarati al massimo livello;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta,
oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è
regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie
lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori,
garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo
il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello
indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti
contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
• è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei
clienti in attesa di entrata.
2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge
regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie
commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati
all’articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 ed alle attività economiche e
commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato n. 2 con una
capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.
3. Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui
al DPCM 2 marzo 2021.
4. E’ fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di
protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa
vigente.
Art. 6
1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 è vietata l’apertura dalle ore 14 del
sabato e nella giornata di domenica degli esercizi commerciali classificati medie e grandi
strutture di vendita al dettaglio di cui alle lettere g) ed h) dell’articolo 18 della legge
regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi
sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie,
tabacchi.
2. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 è vietata l’apertura nelle giornate di
domenica degli esercizi commerciali di vicinato di cui alla lettera f) dell’articolo 18 della
legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, para farmacie,
presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie,
tabacchi. È altresì vietato nelle giornate di domenica, per il medesimo periodo, l’esercizio
di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti
agricoli e florovivaistici.
3. Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 nelle giornate festive e
prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali di
cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché dei mercati,
gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad
eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.
Art. 7
1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è
disposto:
• il divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti
al pubblico, per l’intera giornata;
• il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in
prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo
di alimenti e bevande;
• il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici
(distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore
05.00 del giorno successivo;
• il divieto di svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree
verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.
Art. 8
1. In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali
ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di
servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori,
toelettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai
sensi della normativa vigente.
2. È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le
altre attività economiche e produttive che prevedono l’interazione con la clientela, nonché
nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in
assenza di interazione con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di
protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa
vigente.
3. E’ altresì raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive di cui ai commi 1
e 2 l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai
sensi della normativa vigente.
Art. 9
1. Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza della
Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021, già prorogato con
Ordinanza n. 21 del 1 marzo 2021 e n. 22 del 5 marzo 2021, è ulteriormente prorogato
al 14 marzo 2021.
2. Sono confermate, fino al 14 marzo 2021, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell’art.
1 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.
3. Dal 15 marzo 2021 al 5 aprile 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi
ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia,
affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia
di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il livello di servizio
“non scolastico”, secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e
consultabili sul sito www.fsbusitalia.it.
4. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere
efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14.01.2021e
s.m.i. nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall’autorità competente
garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di
capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei
mezzi stessi.
Art. 10
1. E’ fortemente raccomandato agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile
iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto
puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla
prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti
consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.
Art. 11
1. L’articolo 1 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 5 marzo 2021, n. 22
è abrogato con decorrenza 15 marzo 2021.
2. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del
5 marzo 2021, n. 22 sono abrogati dalla data della presente ordinanza.
Art. 12
1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti della
Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di
Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei
Carabinieri forestali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e al CONI Umbria.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.