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L’Umbria rimane in arancione: negozi chiusi alle 14 del sabato e per tutta la domenica

La presidente della Regione Umbria ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.

PROVINCIA DI PERUGIA – A decorrere dal 6 marzo 2021e fino al 21 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nel territori dei comuni della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell’infanzia, statali e paritarie di cui all’articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65. 3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art. 25 del 2 marzo 2021, e limitatamente al territorio dei comuni della Provincia di Perugia, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli
esami finali, non possono essere svolte in presenza.

PROVINCIA DI TERNI – Per il medesimo periodo di cui al comma 1 nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, in applicazione dell’art 21 del DPCM 2 marzo 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti
Professionali Statali in regime di sussidiarietà. Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche
delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI.

TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE – A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

• per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale;
• per l’esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, con le modalità previste dal vigente calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
• per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;
• per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dall’amministrazione regionale.

L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente
in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l’esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.4

Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività di cui al comma 1 dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui al DPCM 2 marzo 2021.

1A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.  Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi.

PROVINCIA DI TERNI – A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 è consentita nei comuni della Provincia di Terni la realizzazione di attività corsistiche realizzate in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme inerenti il distanziamento interpersonale.

TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE – A decorre dal 06 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale si applicano le disposizioni dell’art. 41 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. Sono pertanto sospese:

• le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
• l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, anche se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;

Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, nonché quanto previsto dall’art 7 della presente ordinanza, è consentito svolgere, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, attività sportiva o attività motoria
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la
presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

E’ sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di
squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale di cui all’art. 18 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, limitatamente a quegli atleti non professionisti le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Sono sospese per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni
dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
• misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici;
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello
indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
• è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati all’articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.

E’ fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 è vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di cui alle lettere f) g) ed h) dell’articolo 18 della
legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 è vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.

Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 nonché dei mercati,
gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.

A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale è disposto:

• il divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata;
• il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
• il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
• il divieto di svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori,
tolettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l’interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in
assenza di interazione con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Foto: TerniLife ©

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