“Con questo disegno di legge che abbiamo preadottato vogliamo fornire un quadro chiaro ed esauriente delle procedure in capo alla regione, ridefinendo le competenze in materia di controllo e vigilanza e contemporaneamente adempiere a quanto richiesto dalla legge nazionale, disciplinando le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di usi civici e domini collettivi, nel rispetto delle competenze statali in materia di ambiente e paesaggio”. Così l’assessore regionale alle politiche agricole ed all’ambiente Fernanda Cecchini illustra il disegno di legge, preadottato dalla Giunta regionale su sua proposta, che prevede nuove norme in materia di usi civici.
“Gli ‘usi civici’ – ha spiegato l’assessore Cecchini – sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. La Legge nazionale 1766 indica due diverse tipologie di diritti che possono fare capo ad una popolazione: i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata; il dominio collettivo su terre proprie.
Il 13 dicembre 2017 è entrata in vigore la nuova legge 168 “Norme in materia di domini collettivi”. Si tratta di una legge che, senza modificare il quadro normativo previgente, riassume i principali principi caratterizzanti la materia dei domini collettivi e più in generale degli usi civici, precedentemente riscontrabile nelle diverse leggi che si sono occupati nel tempo della materia.
Il nuovo testo normativo ha inoltre tenuto conto delle diverse sentenze che hanno chiarito meglio il riparto delle competenze fra Stato e Regioni, rimettendo in discussione il trasferimento di competenze operato, anche in questa materia. In particolare, con le suddette sentenze sono state identificate aree riservate alla competenza esclusiva della legislazione statale, in quanto la materia degli usi civici interferisce con la tutela ambientale e dei beni culturali e con l’ordinamento civile.
In sintesi, le principali novità introdotte sono il riconoscimento agli enti delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva della personalità giuridica di diritto privato, dell’autonomia statutaria, della capacità di autonormazione, della capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale; il superamento di una serie di incertezze applicative che in gran parte derivano dall’assenza nel nostro ordinamento di una fattispecie intermedia fra la proprietà pubblica e privata ed il mantenimento del vincolo paesaggistico ambientale sui terreni ceduti in permuta e l’assegnazione dello stesso vincolo, quando non già esistente, ai terreni acquisiti.
La stessa legge stabilisce che le Regioni, entro dodici mesi, legiferino su quattro aspetti che riguardano le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell’organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate. Infine le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale”.
“Prendendo inoltre atto dell’autonomia propria degli enti interessati, la legge indica, a titolo esemplificativo, la possibile articolazione dello statuto e del regolamento per la gestione degli usi civici quale utile supporto all’attività propria degli stessi enti. Questa proposta tra l’altro è attuabile nell’ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
E proprio di questi aspetti – ha concluso l’assessore Cecchini – si occupa il disegno di legge regionale che ora andrà in partecipazione con tutti i soggetti interessati e sarà trasmesso, per l’approvazione, all’Assemblea Legislativa”.
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